Cerca nel blog

giovedì 24 maggio 2012

Imu che dolore

1. L’OGGETTO DELL’IMU
L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015.

L’IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fìsiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati, per i cui rapporti con l’IMU si rinvia al paragrafo 13.
Si deve, innanzitutto, precisare che la locuzione “beni non locati” ricomprende sia i fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’imposta non solo nel caso in cui non risultino locati ma anche in quello in cui non siano affìttati. Tale affermazione trova il suo fondamento nel necessario coordinamento che deve essere effettuato tra l’art. 8, comma 1, in commento ed il comma 9 del successivo art. 9, in cui si fa un generico riferimento agli immobili, senza distinguere tra fabbricati e terreni.
In merito al passaggio dall’ICI alìIMU, occorre attirare, preliminarmente, l’attenzione sulla circostanza che l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ICI, che è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell’imposta comunale - D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo, previste da altri provvedimenti legislativi.
Si deve rilevare, inoltre, che il comma 1 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ritiene applicabili gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili; per cui, il vaglio di compatibilità deve essere effettuato esclusivamente con le norme del D. Lgs. n. 23 del 2011 e non con quelle del D. Lgs. n. 504 del 1992.
In tale contesto, si deve anche richiamare il comma 13 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale stabilisce, tra l’altro, che resta ferma la disposizione recata dall’art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Va precisato che l’attuale formulazione dell’art. 14, comma 6, in commento è il frutto della modifica apportata dall’art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La precedente versione della norma prevedeva, invece, il richiamo anche all’art. 59 del D, Lgs. n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare in materia di ICI, disposizione che, quindi, non può trovare applicazione per l’IMU.
Va, comunque, ribadito che ai fini IMU il potere conferito dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

2. IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
I’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto impositivo dellTMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova accezione devono, quindi, essere ricondotti anche, ad esempio, i terreni incolti. 11 richiamo effettuato dal citato art. 13, comma 2, all’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, è inteso, infatti, al solo scopo di mantenere anche ai fini IMU le definizioni che risultavano già utilizzate ai lini ICI, e cioè:
■a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Si deve precisare che concorre a completare tale definizione l’art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Occorre tenere presente che l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, richiama l’agevolazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, e al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. Pertanto, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola - per la cui definizione si rinvia al paragrafo 7.1 - sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali;
c) per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.

3. I SOGGETTI PASSIVI
L’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Si richiama l’attenzione sul comma 12-quinquìes dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, in base al quale, ai soli fini dell’IMU, Vex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione, la cui illustrazione è svolta al paragrafo 6.1 ;
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto .

4. LA BASE IMPONIBILE
L’art. 13, comma 3, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 13, commi 4 e 5 del D. L. n. 201 del 2011.
4.1 Fabbricati iscritti in catasto
Il comma 4 dello stesso art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
• 55 per i fabbricati classificali nella categoria catastale C/1.
4.2 Fabbricati classificabili nei gruppo catastale D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l’art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce che fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, per l’anno 2012, è stato emanato in data 5 aprile 2012.
Il citato art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce, inoltre, che, in caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Tale norma è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi che sono stati risolti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata” dal contribuente: “dal momento in cui fa la richiesta egli”, invece, “pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile”, “diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.
Pertanto, come affermano le SS.UU., “nonostante l’indubbia influenza del tenore testuale” della norma, il momento che segna il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante l’esperimento della procedura di cui al D. M. n. 701 del 1994.
4.3 Terreni
Il comma 5 dello stesso art. 13, stabilisce che il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 %, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. 11 successivo comma 8-bis prevede un’ulteriore agevolazione che sarà esaminata nel paragrafo 7.2 dedicato ai soggetti in questione.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.
4.4 Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo:
• alla zona territoriale di ubicazione;
• all’indice di edificabilità;
• alla destinazione d’uso consentita;
• agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
• ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In altre parole, ai fini della determinazione della base imponibile in materia di aree
fabbricabili, occorre tener conto degli elementi individuati dalla norma citata a cui il contribuente deve attenersi per la quantificazione del valore dell’area.
Occorre ricordare che l’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che “l comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”. In sostanza, la norma ha il fine di fornire le garanzie procedimentali poste a tutela del contribuente assurte a principio generale dell’ordinamento tributario ad opera dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha stabilito in maniera generalizzata l’obbligo di informazione a carico del comune, ogni qua] volta ci si trovi di fronte ad ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione a carico del soggetto interessato. In merito agli aspetti operativi, si ritiene che l’ente locale possa disciplinare autonomamente la procedura adottando lo schema più confacente alla propria organizzazione. Bisogna, comunque, tener presente che, in caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area, si applica l’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, il quale, a tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, prevede che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dal! ‘amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’ amministrazione stessa”.
Il comma 6 dell’art. 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede, infine, che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lelt. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - fattispecie ora disciplinate dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. LE ALIQUOTE
L’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.
Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Il legislatore, nel riconoscere la facoltà di manovrare le aliquote nel rispetto dei citati limiti, ha voluto salvaguardare al contempo la quota del gettito riservata allo Stato e un gettito al comune seppur minimo. Una conferma di tale finalità è rinvenibile proprio nel comma 9-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che ha espressamente concesso ai comuni la facoltà di “ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”.
Oltre alla previsione generale sopra esaminata che consente ai comuni di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l’art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, prevede una serie di fattispecie per le quali, come si vedrà più dettagliatamente in seguito, è stabilita l’applicazione di un’aliquota agevolata che può essere, a scelta del comune, ulteriormente modificata. È il caso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali strumentali. Nell’ipotesi, invece, degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero degli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e degli immobili locati, il legislatore ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente l’aliquota.

6. L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
Nel presupposto impositivo dell’IMU è ricompreso anche il possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Conseguentemente, l’art. 13, comma 14, lett. a), del D. L. n. 201 del 2011, ha abrogato l’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che aveva introdotto, per gli immobili in discorso, l’esenzione dall’ICI.
Rispetto a quanto previsto per l’ICI, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità. Intatti, 1 art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per / abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più dì una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.
Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
La disposizione in questione consente di superare per l’IMU, in maniera inequivocabile,
1 contrasti interpretativi tra prassi e giurisprudenza sorti in materia di ICI .
L’altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafìcamente. In altri termini, il legislatore lui innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l’ICI.
La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.
Se, ad esempio, nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione principale, l’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un ‘unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
• C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;
• C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
• C/7: tettoie.
Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.
Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
Se, per esempio, possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria.
Bisogna anche tenere conto dell’evenienza in cui due pertinenze, dì solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle norme tecniche catastali. la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
I comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in ordine all’individuazione delle pertinenze e tale affermazione è avvalorata dall’abrogazione ad opera dell’art. 13, comma 14, lett. b), del D. L. n. 201 del 2011, della lett. d), comma 1, dell’art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 1997, che consentiva agli enti locali, nell’esercizio della potestà regolamentare, di “considerare parli integranti dell abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”.
Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all’aliquota ordinaria. In tal modo, il legislatore ha fornito chiarezza su un aspetto che nel passato ha causato diversi problemi applicativi garantendo un uniforme trattamento normativo su tutto il territorio nazionale.
In merito all’individuazione delle pertinenze, occorre precisare che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25127 del 30 novembre 2009, ha affermato che “ai sensi dell’art. 817 c.c., sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi “sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 c.c. (Cass. 19161/2004)... In materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scella pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”.
L’art. 13, comma 7, del D. L. n. 201 del 2011, fissa direttamente l’aliquota da applicare all’abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I comuni possono, comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali. Ciò significa che la misura dell’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze può essere elevata fino allo 0,6 % e può essere diminuita fino allo 0,2%.
Si ritiene che, analogamente a quanto è stato precisato nel paragrafo 5, dedicato alle aliquote, al comune è riconosciuta la potestà di diversificare le aliquote all’interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Per gli immobili in questione, l’art. 13, comma 10, del D. L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
In sede di conversione del D. L. n. 201 del 2011, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a €. 600.
Si deve precisare che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal benefìcio dal giorno successivo a quello in cui sì verifica l’evento.
L’importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
A questo proposito, sì deve chiarire che, in caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Ad esempio, se la nascita avviene il 15 marzo, allora, il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della maggiorazione. Se, invece, il figlio nasce, ad esempio, il 17 marzo, non si potrà tenere conto di tale mese.
Se si prende in considerazione il caso del compimento del 26° anno di età, per potere computare il mese nel calcolo della maggiorazione occorre che l’evento si verifichi dal 15° giorno in poi. Per cui se il figlio compie i 26 anni il 14 marzo, allora la maggiorazione non spetterà per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in considerazione esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il requisito richiesto dalla norma.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’evento sì verifichi il 15 marzo, allora la maggiorazione spetterà anche per il mese in questione.
Si ritiene che la detrazione e la maggiorazione devono essere, altresì, rapportate ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma e, come illustrato negli esempi appena riportati, il mese durante il quale il possesso dei requisiti in parola si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Tra le condizioni per godere della maggiorazione non è ricompreso quella del “figlio fiscalmente a carico “, in quanto non vi è un’espressa disposizione normativa al riguardo e i comuni non possono neppure introdurla attraverso l’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.
Sempre in merito al calcolo della maggiorazione in questione si possono esemplificare anche altri casi pratici concernenti aspetti diversi:
  • coniugi proprietari ciascuno al 50% dell’abitazione principale in cui risiedono anagrafìcamente e dimorano anche i due figli di entrambi, di età non superiore a 26 anni: a ciascun coniuge spetta la maggiorazione di 50 euro;
  • proprietario al 25% dell’abitazione principale in cui risiede anagrafìcamente e dimora abitualmente insieme alla moglie, non proprietaria, e al figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni: al proprietario spetta la maggiorazione di 50 euro, a prescindere dal fatto che il proprietario sia tale solo al 25%;
  • proprietario al 100% dell’abitazione principale, in cui è residente anagrafìcamente e dimora anche abitualmente il figlio della convivente: la maggiorazione non spetta;
  • • conviventi proprietari al 50% dell’abitazione principale, in cui è residente anagrafìcamente e dimora abitualmente anche il figlio della convivente di età non superiore a 26 anni: la maggiorazione di 50 euro spetta, ovviamente, solo alla madre proprietaria dell’immobile;
  • proprietario al 100% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagrafìcamente e dimorano abitualmente anche la convivente e due figli di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in questo caso la maggiorazione di 50 euro spetta al proprietario, limitatamente al figlio di entrambi, purché di età non superiore a 26 anni;
  • conviventi proprietari al 50% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagrafìcamente e dimorano abitualmente anche due figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in questo caso ad entrambi i comproprietari spetta la maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi, mentre alla convivente spetta anche la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio, per un importo complessivo di euro 75;
  • proprietaria al 100% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagrafìcamente e dimorano abitualmente anche la figlia di anni 23 e la figlia di quest’ultima: in tale fattispecie, alla proprietaria spetta la sola maggiorazione di 50 euro per la figlia di età inferiore ai 26 anni;
  • proprietaria al 75% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagrafìcamente e dimorano abitualmente anche la figlia di anni 23, proprietaria al 25% della stessa abitazione e la figlia di quest’ultima di 2 anni: in tale ipotesi, ad entrambe le proprietarie spetta la maggiorazione di 50 euro, ciascuna per la propria figlia;
  • proprietario al 100% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagrafìcamente e dimorano abitualmente anche la convivente e tre figli di età non superiore a 26 anni di cui.
  • però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e gli altri due rispettivamente dei singoli soggetti: in tale ipotesi il proprietario ha diritto a due maggiorazioni di 50 euro di cui una per il figlio di entrambi ed una per il proprio figlio, per un importo complessivo di 100 euro;
  • proprietario al 75% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente proprietaria al 25% della stessa abitazione principale e tre figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e gli altri due rispettivamente dei singoli soggetti: in tale ipotesi ad entrambi i proprietari spettano due maggiorazioni di cui però una di 50 euro per il proprio figlio e una di 25 euro per il figlio di entrambi, per un importo complessivo di euro 75 per ciascuno;
  • proprietaria al 50% dell’abitazione principale in cui risiedono anagralicamente e dimorano abitualmente anche il figlio di 38 anni, proprietario al 50% della stessa abitazione principale, la moglie di quest’ultimo e il figlio di entrambi di 4 anni: in questo caso, è ovvio che alla proprietaria non spelta alcuna maggiorazione essendo il figlio di età superiore ai 26 anni; mentre a quest’ultimo spetta la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio.
I comuni non possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli.
La norma prevede, invece, che i comuni possono aumentare l’importo della detrazione di € 200, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Nel solo caso in cui il comune abbia disposto l’aumento della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede che lo stesso ente non possa fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
6.1 Le disposizioni relative agli ex coniugi
II comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che ai soli fini dell’applicazione delÌlMU “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili de! matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Tale norma introduce una novità nel panorama dell’IMU, poiché prevedendo che l’assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva. È, quindi, solo all’ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l’aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali.
La disposizione ha innovato il precedente regime stabilito dall’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze trovavano applicazione anche nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, in virtù del quale il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultava assegnatario della casa coniugale, poteva considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non fosse titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove era ubicata la casa coniugale.
Dalla lettura delle norme appena riportate emerge inequivocabilmente che la disposizione contenuta nel comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, essendo intervenuta successivamente a quella disposta dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, e regolando in maniera diversa la soggettività passiva della fattispecie in commento, ha reso incompatibile la disposizione di cui all’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D. L. n. 201 del 2011, che, dunque, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, risulta tacitamente abrogata.
Il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma \ 2-quinquies del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.
In particolare, si precisa che l’IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale sia dell’intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di 6 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
11 riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell’immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
6.2 Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
Il citato art. 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufruito in Italia, a condizione che non risulti locata”.
La norma prevede che i comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possono estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli.
Per quanto riguarda l’estensione delle agevolazioni previste per gli anziani e i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, occorre sottolineare che nulla è cambiato rispetto all’ICI, poiché continua ad essere attribuita al comune la facoltà di considerare abitazione principale l’immobile posseduto da tali soggetti.
Si deve precisare che nelle fattispecie previste dalla norma sopra riportata - anziani, disabili, nonché i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore, in virtù del chiaro disposto del comma 10 dell’art. 13 del D. L. 201 del 2011, che fa riferimento all’ “unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni “di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare “ posseduta da anziani e disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero, comporta che, nel caso in < li venga esercitata tale facoltà, sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poiché quest’ultima norma esclude espressamente dall’anzidetta quota l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Si ritiene che, alla luce delle modifiche appena illustrate, introdotte nel comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, abbia perso di significato, relativamente alle fattispecie in esame, la disposizione presente nel comma 11, secondo cui “le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”. Infatti, detta norma appariva in linea con la precedente formulazione della disposizione contenuta nel comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, la quale stabiliva solo, senza fare riferimento all’abitazione principale, che i comuni potessero prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione agli immobili posseduti dagli anziani e dai disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Verificandosi tale ipotesi, la detrazione e l’aliquota ridotta non avrebbero, comunque, avuto effetto ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato, sulla base di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Le modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, hanno privato di significato quest’ultima disposizione, poiché l’attuale comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede che possa essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta dagli anziani, dai disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero.
Occorre, infine, sottolineare che non viene più riproposta per l’IMU la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l’abitazione principale, di cui all’art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 446 del 1997, ormai abrogata.
Del tutto privo di significato appare il richiamo effettuato nell’ultima parte del comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai “soggetti di cui all’articolo 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, poiché la fattispecie rientra in quella che è stata espressamente disciplinata dalla norma introdotta dall’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, illustrata in questo paragrafo.
6.3 La detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP
L’art. 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire:
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
Occorre precisare che la disposizione in materia di detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.
È appena il caso di accennare che tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
Tuttavia, si sottolinea che il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento.
A proposito delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.

7. LE DISPOSIZIONI DELL’ IMU PER IL SETTORE AGRICOLO
Ai lini dell’applicazione della disciplina dell’IMU sperimentale nei confronti dei soggetti che operano in agricoltura, è necessario effettuare le seguenti precisazioni.


Visualizza articolo completo Circolare 3 2012 imu 

Nessun commento:

Posta un commento